Art. 8.
(Fondo nazionale per la montagna).

      1. Il Fondo nazionale per la montagna, istituito dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ha carattere aggiuntivo rispetto a ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali ed è alimentato da:

          a) trasferimenti comunitari, dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) quote dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone montane;

          c) quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse;

          d) nei limiti delle risorse stanziate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 27, finanziamenti, quantificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di trasferimenti

 

Pag. 12

di persone e di merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

      2. Le quote di cui alle lettere b) e c) e i finanziamenti di cui alla lettera d) del comma 1 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari.
      3. I trasferimenti, di cui al comma 1, lettera a), sono preordinati al riconoscimento, in termini economico-finanziari, della funzione di preminente interesse nazionale che rivestono le zone montane e la loro salvaguardia e valorizzazione.
      4. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, di intesa con la Conferenza unificata, comprendenti la capacità fiscale media per abitante, il grado di accessibilità dei territori, gli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e della pendenza del territorio, con riferimento ai comuni montani di cui all'articolo 2.